Art. 2 Modalita' di realizzazione degli interventi 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, sottoscrive apposite convenzioni con i soggetti realizzatori degli interventi. 2. Gli atti convenzionali di cui al comma 1 disciplinano condizioni, termini e modalita' per la realizzazione degli interventi. 3. Il soggetto realizzatore assume l'esclusiva responsabilita' sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi» da parte dei soggetti realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge n. 205 del 2017.