Art. 4 Ricorso a enti pubblici e societa' in house dello Stato 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 523 e 523-bis, della legge n. 205 del 2017, il soggetto realizzatore puo' fare ricorso, per le attivita' di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della progettazione ed esecuzione degli interventi previsti nel primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi» e per il relativo monitoraggio di cui all'art. 3, ad enti pubblici e societa' in house dello Stato, dotati di specifica competenza tecnica. 2. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi da riconoscere per le attivita' di supporto tecnico-amministrativo, rese dagli enti pubblici e dalle Societa' in house di cui al comma 1, sulla base di percentuali correlate all'importo degli interventi, disciplinando, altresi', condizioni, modalita' e termini delle prestazioni stesse anche tenendo conto degli obiettivi del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi». Tali costi trovano copertura all'interno del quadro economico dei singoli interventi, fermo restando il limite dell'importo finanziario riconosciuto al singolo intervento ed il limite complessivo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2.