Art. 2 
 
 
                         Smaltimento scorte 
 
  1. I titolari di autorizzazione all'immissione  in  commercio  sono
tenuti ad applicare le disposizioni di cui al presente decreto  entro
e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo. 
  2. I lotti dei medicinali contenenti alcol etilico o  etanolo  gia'
prodotti e immessi in commercio alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di  scadenza  indicata  in  etichetta,  ai  sensi   della   determina
dell'Agenzia italiana del farmaco n. DG/821/2018 del 24 maggio  2018,
recante «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative  allo
smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'art.  1,  comma
164, della legge 4 agosto 2017, n. 124».