Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della
Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 24  aprile  1996  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  132  del  24  aprile
1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata e garantita dei vini «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; 
    Visto il decreto ministeriale 9  luglio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  165  del  18  luglio
2014, con il quale e' stato da ultimo modificato il  disciplinare  di
produzione della DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Piemonte su istanza del Consorzio tutela  vini  d'Acqui,  con
sede in Acqui Terme (Alessandria), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini  a  DOCG  «Brachetto  d'Acqui»  o
«Acqui», nel rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  maggio   2019,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Brachetto
d'Acqui» o «Acqui»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato   decreto   concernente   la   procedura   nazionale,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  -
Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n.  20  -  00187  Roma,  oppure  al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro trenta giorni dalla data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della predetta proposta.