Art. 2 
 
 
      Limitazione dei CFD relativamente ai clienti al dettaglio 
 
  La  commercializzazione,  distribuzione  o  vendita  in  Italia   o
dall'Italia  ai  clienti  al  dettaglio  di  CFD  e'   limitata   dal
soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni: 
    (a)  l'intermediario  fornitore  di  CFD  impone  al  cliente  al
dettaglio di pagare la protezione tramite margine iniziale; 
    (b) l'intermediario fornitore  di  CFD  fornisce  al  cliente  al
dettaglio la protezione di chiusura al raggiungimento del margine; 
    (c) l'intermediario fornitore  di  CFD  fornisce  al  cliente  al
dettaglio la protezione da saldo negativo; 
    (d) l'intermediario fornitore di CFD non corrisponde  al  cliente
al dettaglio direttamente o indirettamente un pagamento  monetario  o
un   beneficio   non   monetario   escluso    in    relazione    alla
commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un CFD,  ad
eccezione di profitti realizzati su qualsiasi dei CFD offerti; 
    (e) l'intermediario fornitore di CFD non trasmette direttamente o
indirettamente una comunicazione a un cliente  al  dettaglio,  ovvero
pubblica informazioni  accessibili  allo  stesso  relativamente  alla
commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita  in  Italia  o
dall'Italia di un CFD senza che  tale  comunicazione  o  informazione
includa un'adeguata avvertenza  sui  rischi  cosi'  come  specificato
nell'allegato II e in conformita' alle condizioni ivi contenute.