Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare del contributo a fondo  perduto  di  cui  al
presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della
domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo,
sono in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) qualificarsi come micro, piccola  o  media  impresa  ai  sensi
della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio  2003,  come  recepita
con decreto ministeriale  18  aprile  2005,  indipendentemente  dalla
forma  giuridica,  dal  regime  contabile  adottato,  nonche'   dalle
modalita' di determinazione del reddito ai fini fiscali; 
    b) non rientrare  tra  le  imprese  attive  nei  settori  esclusi
dall'art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013; 
    c) avere sede legale e/o  unita'  locale  attiva  sul  territorio
nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera
di commercio territorialmente competente; 
    d) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
    e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 
    f)  non  aver  ricevuto  e  successivamente  non   rimborsato   o
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende  un  ordine  di
recupero, a seguito di una  precedente  decisione  della  Commissione
europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il  mercato
comune. 
  2. Possono beneficiare del contributo anche le imprese in  possesso
dei requisiti di cui al comma 1, aderenti a un contratto di  rete  ai
sensi dell'art. 3, commi  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, a condizione che  tale  contratto  configuri  una
collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune  lo
sviluppo  di  processi  innovativi  in  materia   di   trasformazione
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie  abilitanti  previste
dal  Piano  nazionale  impresa  4.0  e/o  lo  sviluppo  di   processi
innovativi in materia di organizzazione,  pianificazione  e  gestione
delle attivita', compreso  l'accesso  ai  mercati  finanziari  e  dei
capitali. In particolare, il contratto di rete deve prevedere: 
    a) l'adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in
possesso dei requisiti indicati al comma 1 e  un  numero  di  imprese
aderenti non inferiore a tre; 
    b) obiettivi strategici di innovazione e  di  innalzamento  della
capacita'  competitiva  delle  imprese  aderenti  coerenti   con   le
finalita'  del  progetto  innovativo   oggetto   della   domanda   di
contributo; 
    c) una composizione soggettiva,  articolazione  di  competenze  e
suddivisione di diritti e obblighi tra  le  imprese  aderenti  idonea
alla realizzazione del progetto proposto; 
    d) una durata  conforme  agli  obiettivi  e  alle  attivita'  del
processo innovativo da sviluppare; 
    e) nel caso di «rete-contratto», la  nomina  dell'Organo  comune,
che agisce in veste di mandatario  dei  partecipanti,  attraverso  il
conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, di  un  mandato  collettivo  con
rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero  dello  sviluppo
economico, inclusi gli adempimenti procedurali  di  cui  al  presente
decreto; 
    f) una clausola con la quale le imprese aderenti alla  rete,  nel
caso di recesso ovvero esclusione di uno dei  soggetti  partecipanti,
ovvero  di  risoluzione  contrattuale,  si  impegnano  alla  completa
realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto
di servizio di consulenza tra  le  rimanenti  imprese  aderenti  alla
rete, nonche' a consentire l'ingresso e l'adesione di  altre  imprese
alla rete in sostituzione di quelle che sono state  estromesse  dalla
rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.