Art. 3 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Si considerano ammissibili al contributo le  spese  sostenute  a
titolo di compenso per le  prestazioni  di  consulenza  specialistica
rese da  un  manager  dell'innovazione  qualificato,  indipendente  e
inserito temporaneamente, con un contratto di  consulenza  di  durata
non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa
o della rete, al fine di  indirizzare  e  supportare  i  processi  di
innovazione,  trasformazione  tecnologica   e   digitale   attraverso
l'applicazione di una o piu' delle seguenti tecnologie abilitanti: a)
big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e  quantum  computing;  c)
cyber  security;  d)  integrazione  delle   tecnologie   della   Next
Production Revolution (NPR)  nei  processi  aziendali,  anche  e  con
particolare riguardo  alle  produzioni  di  natura  tradizionale;  e)
simulazione e sistemi  cyber-fisici;  f)  prototipazione  rapida;  g)
sistemi di visualizzazione, realta' virtuale (RV) e realta' aumentata
(RA);  h)  robotica  avanzata   e   collaborativa;   i)   interfaccia
uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa  tridimensionale;  m)
internet delle cose e delle  macchine;  n)  integrazione  e  sviluppo
digitale dei processi aziendali; o) programmi di  digital  marketing,
quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di  tutti
i processi di valorizzazione  di  marchi  e  segni  distintivi  (c.d.
«branding») e sviluppo commerciale verso  mercati;  p)  programmi  di
open innovation. 
  2. Sono inoltre ammissibili al  contributo  le  spese  sostenute  a
titolo di compenso per le  prestazioni  di  consulenza  specialistica
rese da  un  manager  dell'innovazione  qualificato,  indipendente  e
inserito temporaneamente, con un contratto di  consulenza  di  durata
non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa
o della rete, al fine di indirizzarne e  supportarne  i  processi  di
ammodernamento degli assetti  gestionali  e  organizzativi,  compreso
l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso: 
    a) l'applicazione di nuovi metodi  organizzativi  nelle  pratiche
commerciali,    nelle    strategie     di     gestione     aziendale,
nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che  comportino
un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa; 
    b) l'avvio di percorsi finalizzati  alla  quotazione  su  mercati
regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione  al  Programma
Elite,  all'apertura  del   capitale   di   rischio   a   investitori
indipendenti specializzati nel private equity o nel venture  capital,
all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza  alternativa  e  digitale
quali, a titolo  esemplificativo,  l'equity  crowdfunding,  l'invoice
financing, l'emissione di minibond. 
  3. Sono in ogni caso escluse dalle  spese  ammissibili  quelle  per
servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attivita'
amministrative   aziendali   o   commerciali,   quali,    a    titolo
esemplificativo,  i  servizi  di  consulenza  in   materia   fiscale,
contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria. 
  4. Il contenuto e  le  finalita'  delle  prestazioni  consulenziali
rilevanti agli effetti  dell'ammissione  al  contributo,  nonche'  le
modalita' organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel
corso del rapporto, devono  risultare  dal  contratto  di  consulenza
specialistica sottoscritto tra l'impresa o la rete di  imprese  e  la
societa' di consulenza o il manager dell'innovazione. 
  5. Per  manager  dell'innovazione  qualificato  e  indipendente  si
intende un manager iscritto nell'elenco di cui al successivo  art.  5
oppure indicato, a parita' di requisiti personali e professionali, da
una societa' di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti
indipendente rispetto all'impresa o alla  rete  nella  cui  struttura
viene temporaneamente inserito. 
  6. Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative  a
prestazioni  dedotte  in  contratti   di   consulenza   specialistica
sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda
di ammissione al contributo.