Art. 4 
 
               Determinazione e misura del contributo 
 
  1. Nei confronti delle imprese che, sia alla data di  presentazione
della domanda sia  alla  data  di  comunicazione  dell'ammissione  al
contributo, rientrano nella definizione di micro e piccole imprese ai
sensi della raccomandazione  2003/361/CE  del  6  maggio  2003,  come
recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005,  il  contributo  e'
riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle  spese  ammissibili
indicate nel precedente art. 3 e nel limite massimo di  40.000  euro.
Nei confronti delle imprese che  alle  stesse  date  rientrano  nella
definizione di medie imprese ai sensi della predetta raccomandazione,
il contributo e' attribuito in misura pari  al  30  per  cento  delle
spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro.  Nel  caso  in
cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete
di imprese, il contributo e' in ogni caso fissato in misura  pari  al
50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo
di 80.000 euro. 
  2. Nel periodo di funzionamento della misura,  ciascuna  impresa  e
ciascuna rete puo' presentare  una  sola  domanda  di  ammissione  al
contributo.  La  presentazione  della  domanda   di   ammissione   al
contributo da parte di una rete  di  imprese  preclude  alle  imprese
aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In caso
di mancato accoglimento della domanda  presentata  per  il  2019,  la
stessa impresa o la stessa rete puo' presentare domanda per il 2020. 
  3.  In  considerazione  del  meccanismo  applicativo  del  voucher,
nonche'  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  di  erogazione  del
voucher, le risorse assegnate  all'anno  2019  possono  anche  essere
utilizzate per l'erogazione dei voucher negli anni 2020 e 2021. 
  4. Ai fini del rispetto del  massimale  previsto  dall'art.  3  del
regolamento UE n. 1407/2013, in sede di presentazione  della  domanda
di ammissione al voucher, deve essere data  indicazione  dell'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» accordati nel periodo  d'imposta
di riferimento e nei due  periodi  d'imposta  precedenti  all'impresa
proponente ovvero, nel  caso  si  renda  applicabile  la  nozione  di
«impresa  unica»  di  cui  all'art.  2,  paragrafo  2  del   predetto
regolamento, all'insieme delle imprese che ne fanno parte.  Nel  caso
in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata  da  una
«rete-soggetto»,  tali  indicazioni  devono   essere   fornite,   con
riferimento a tutte le imprese aderenti al  contratto,  dalla  stessa
rete proponente; nell'ipotesi  di  «rete-contratto»,  le  indicazioni
devono essere  fornite  dall'Organo  comune  proponente  la  domanda,
unitamente ai criteri di ripartizione del contributo richiesto tra le
singole imprese aderenti alla stessa «rete-contratto».