Art. 5 
 
    Elenco dei manager qualificati e delle societa' di consulenza 
 
  1. Con decreto  del  direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
del presente decreto  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello
sviluppo economico, sono  dettagliati  modalita'  e  termini  per  la
presentazione delle domande  di  iscrizione  all'elenco  dei  manager
qualificati e delle societa' di consulenza abilitati allo svolgimento
degli incarichi manageriali oggetto del presente decreto. 
  2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco  di  cui  al
comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione  della
domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti: 
    a)  essere  accreditate  negli  albi  o   elenchi   dei   manager
dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni
di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni  partecipate
pariteticamente da queste ultime e da associazioni di  rappresentanza
datoriali; 
    b) essere accreditate negli elenchi dei manager  dell'innovazione
istituti presso le regioni  ai  fini  dell'erogazione  di  contributi
regionali o comunitari con finalita' analoghe a quelle  previste  dal
presente decreto. 
  3. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'elenco di
cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione
della  domanda,  siano  in  possesso  di  almeno  uno  dei   seguenti
requisiti: 
    a) dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti
aree: 01-Scienze  matematiche  e  informatiche;  02-Scienze  fisiche;
03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale
e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche; 
    b) master universitario di secondo livello in settori relativi ad
una delle  aree  di  cui  alla  precedente  lettera  a),  nonche'  lo
svolgimento documentabile di incarichi, per  almeno  1  anno,  presso
imprese negli ambiti di cui all'art. 3; 
    c) laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui
alla precedente lettera a), nonche' lo svolgimento documentabile, per
almeno tre anni, di incarichi presso  imprese  negli  ambiti  di  cui
all'art. 3; 
    d) svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi
presso imprese negli ambiti di cui all'art. 3. 
  4. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco  di  cui  al
comma 1 le societa' operanti nei settori  della  consulenza  che,  al
momento della presentazione della  domanda,  siano  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) avere sede legale e/o  unita'  locale  attiva  sul  territorio
nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera
di commercio territorialmente competente; 
    b) essere costituite nella forma di societa' di capitali; 
    c) non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    d) non avere subito condanne con sentenza  definitiva  o  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale per  i  reati  indicati  nell'art.  80  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    e) aver eseguito progetti di consulenza o  formazione  in  una  o
piu' delle aree indicate dall'art. 3 ed essere costituite  da  almeno
24  mesi;  oppure,  essere  accreditate  negli  albi  o  elenchi  dei
consulenti  in  innovazione  istituiti  presso  le  associazioni   di
rappresentanza dei manager o  presso  le  organizzazioni  partecipate
pariteticamente da queste ultime e da associazioni di  rappresentanza
datoriali, ovvero presso le regioni o le province  autonome  ai  fini
dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalita'
analoghe a quelle previste dal presente decreto. 
  5. Possono inoltre presentare domanda di iscrizione  all'elenco  di
cui al comma 1: 
    a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0,
ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  22   dicembre   2017,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta  specializzazione
ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico 29 gennaio 2018; 
    b) gli incubatori certificati di  start-up  innovative,  iscritti
alla sezione speciale  del  registro  delle  imprese,  ai  sensi  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del  22  dicembre  2016
recante la  revisione  del  decreto  22  febbraio  2013  relativo  ai
requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start
up innovative, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179ยป. 
  6. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti
di cui ai commi 4 e 5  sono  tenuti  ad  indicare,  entro  la  misura
massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti  di
cui ai commi 2  o  3,  destinati  allo  svolgimento  degli  incarichi
rilevanti agli effetti del presente decreto. 
  7. Ogni manager iscritto all'elenco di  cui  al  presente  articolo
oppure indicato dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 potra'  stipulare,
nell'arco dello stesso anno solare, un solo contratto  di  consulenza
rilevante agli effetti del presente decreto.