Art. 9 
 
                               Revoche 
 
  1. Il contributo concesso o erogato e' revocato, in misura totale o
parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero il venir meno delle
condizioni per  la  fruizione  e  il  mantenimento  dell'agevolazione
concessa; 
    b)  risulti  irregolare  la  documentazione  prodotta  per  fatti
comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    c)  risultino  false  le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte
dall'impresa beneficiaria; 
    d) intervenga  il  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero
l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale; 
    e) sia riscontrato il mancato  rispetto  del  divieto  di  cumulo
delle agevolazioni di cui all'art. 7; 
    f) l'attivita' economica dell'impresa  beneficiaria,  o  una  sua
parte, venga  delocalizzata  in  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea, ad eccezione degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
europeo,  entro  cinque  anni  dalla  data   di   conclusione   della
consulenza. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 735