Art. 9 Revoche 1. Il contributo concesso o erogato e' revocato, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; b) risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; d) intervenga il fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero l'apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale; e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7; f) l'attivita' economica dell'impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione della consulenza. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2019 Il Ministro: Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 735