Art. 2 Composizione 1. Il Comitato, presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e' cosi' composto: a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile; b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d. un rappresentante delle Forze armate; e. un rappresentante della Polizia di Stato; f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri; g. un rappresentante della Guardia di finanza; h. un rappresentante della Polizia penitenziaria; i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto; j. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche; l. un rappresentante del Ministero della salute; m. un rappresentante per il volontariato organizzato di protezione civile; n. un rappresentante della Croce rossa italiana; o. un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico; p. un rappresentante del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; q. un rappresentante delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; r. un rappresentante delle regioni e province autonome; s. due rappresentanti per gli enti locali. 2. In caso di impedimento o di assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza, da uno dei tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1. 3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 viene designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti e' affidato il compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.