Art. 3 
 
                Designazione e nomina dei componenti 
 
  1. Di seguito  sono  indicate  le  procedure  di  designazione  dei
componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1. 
  I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n),  o),
p), q) sono designati dal vertice amministrativo della  struttura  di
appartenenza. 
  I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e),  f),
g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro. 
  Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono  designati
dal Comitato nazionale  del  volontariato  di  protezione  civile.  I
componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s)  sono  designati
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8,  comma  1  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Per  gli  enti  locali  viene
designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i
comuni. 
  2. Le designazioni di  cui  al  comma  1,  fatta  eccezione  per  i
componenti  e  i  sostituti  rappresentanti  del  Dipartimento  della
protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento  con  atto
formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza. 
  3.  Sulla  base  delle  designazioni  pervenute  si  provvede  alla
ricognizione  dei  componenti  del  Comitato  da  indicarsi   in   un
successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
avente cadenza annuale e  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. Ulteriori  nuove  designazioni  o  sostituzioni  che  pervengano
successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma  3,
acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del  Dipartimento
della  protezione   civile,   efficacia   operativa   ai   fini   del
funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo
decreto annuale. 
  5.  Per  gli  anni  successivi  al   2019   le   designazioni   dei
rappresentanti e dei sostituti di cui  all'art.  2,  comma  1  devono
pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse
si intendono confermate, fino a successiva modifica, le  designazioni
gia' acquisite per l'anno precedente.