Art. 3 Designazione e nomina dei componenti 1. Di seguito sono indicate le procedure di designazione dei componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1. I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n), o), p), q) sono designati dal vertice amministrativo della struttura di appartenenza. I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro. Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono designati dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. I componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s) sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per gli enti locali viene designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i comuni. 2. Le designazioni di cui al comma 1, fatta eccezione per i componenti e i sostituti rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza. 3. Sulla base delle designazioni pervenute si provvede alla ricognizione dei componenti del Comitato da indicarsi in un successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile avente cadenza annuale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Ulteriori nuove designazioni o sostituzioni che pervengano successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo decreto annuale. 5. Per gli anni successivi al 2019 le designazioni dei rappresentanti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1 devono pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse si intendono confermate, fino a successiva modifica, le designazioni gia' acquisite per l'anno precedente.