Art. 5 Comitato allargato 1. In casi particolari, a seconda dell'evento calamitoso e a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero su proposta del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del medesimo Dipartimento, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai componenti di cui all'art. 2, qualificati rappresentanti delle autorita' regionali e locali di protezione civile interessati da specifiche emergenze, i soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 gennaio 2018, n. 1, nonche' altri rappresentanti di enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.