Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi  alle  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
riportati nella tabella di cui all'allegato 1, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi
e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche  ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Per le ZSC ricadenti all'interno di aree  naturali  protette  di
rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di  cui
al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e  gli  strumenti  di
pianificazione e regolamentazione  esistenti,  nelle  more  del  loro
aggiornamento. 
  4. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il medesimo termine la regione provvede ad assicurare  l'allineamento
tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000 in accordo
con  gli  enti  gestori  delle  aree  naturali  protette  di  rilievo
nazionale. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dagli enti gestori delle
aree naturali protette di rilievo nazionale. Gli  aggiornamenti  sono
comunicati entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  regione  e  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.