IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della  direttiva  n.  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora  e  della  fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  14
dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di
importanza  comunitaria   per   la   regione   biogeografica   alpina
(2019/17/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27028  del   14   dicembre   2017,   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la Biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Considerato che i SIC IT3230085 Comelico -  Bosco  della  Digola  -
Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'
insistono sul territorio di  due  Regioni,  Veneto  e  Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 786 del
27 maggio 2016, che  ha  approvato  gli  obiettivi  e  le  misure  di
conservazione per le  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  delle
regioni biogeografiche alpina e continentale, cosi'  come  modificata
ed integrata dalle deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n.
1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia n. 1999 del 26 ottobre 2018,  con  cui  la  regione  ha  fatto
propri gli obiettivi e le misure  di  conservazione  approvati  dalla
Regione Veneto per i siti Natura  2000  IT3230085  Comelico  -  Bosco
della Digola - Brentoni Tudaio e IT  3230006  Val  Visdende  -  Monte
Peralba - Quaterna', con riferimento alle porzioni dei predetti  siti
ricadenti nel proprio territorio; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
Zone speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati   atti,   dette   misure   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato  che  la  Regione  Veneto   e   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data  di  emanazione  del
presente decreto, comunicheranno al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  il  soggetto  affidatario  della
gestione delle ZSC designate, ciascuna per la porzione di  territorio
di propria competenza; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte delle regioni, entro sei mesi  dalla
data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di conservazione»  di  due  siti  di  importanza
comunitaria  delle  regioni  biogeografiche  alpina  insistenti   nel
territorio  della   Regione   Veneto   e   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla  Regione  Veneto
con deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 14 maggio 2019; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia con deliberazione della Giunta regionale n. 905
del 30 maggio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Designazione delle Zone speciali di conservazione 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica alpina i due  siti  insistenti  nel  territorio
della Regione Veneto e della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,
gia' proposti alla  Commissione  europea  quali  Siti  di  importanza
comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della  direttiva
n. 92/43/CEE, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera prot. 27028 del 14 dicembre  2017  e  inclusi
nella decisione di esecuzione della Commissione  europea  2019/17/UE.
Tale documentazione e'  pubblicata,  a  seguito  dell'emanazione  del
presente decreto, nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del   territorio   e   del   mare   www.minambiente.it
nell'apposita sezione  relativa  alle  ZSC  designate.  Le  eventuali
modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e  sono
riportate in detta sezione.