Art. 2 Obiettivi e misure di conservazione 1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente art., sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016 cosi' come integrati e modificati dalle deliberazioni della Giunta regionale veneta n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017, gia' operativi, e fatti propri dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con delibera della Giunta regionale n. 1999 del 26 ottobre 2018, con riferimento alla porzione dei siti ricadenti nel proprio territorio. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine le regioni provvedono ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. 4. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Veneto e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con riferimento alle porzioni di ZSC di rispettiva competenza. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.