Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi alle ZSC di cui al precedente art.,  sono  quelli  approvati
con deliberazione della Giunta regionale del Veneto  n.  786  del  27
maggio 2016 cosi' come integrati  e  modificati  dalle  deliberazioni
della Giunta regionale veneta n. 1331 del 16 agosto 2017  e  n.  1709
del 24 ottobre 2017, gia' operativi, e  fatti  propri  dalla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia con delibera della Giunta regionale n.
1999 del 26 ottobre 2018, con  riferimento  alla  porzione  dei  siti
ricadenti nel proprio territorio. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  3. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il   medesimo   termine   le   regioni   provvedono   ad   assicurare
l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati  Natura
2000. 
  4. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione  Veneto  e
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  con  riferimento  alle
porzioni di ZSC di  rispettiva  competenza.  Gli  aggiornamenti  sono
comunicati  entro   i   trenta   giorni   successivi   al   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 
  5. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.