Art. 3 
 
  1. E' approvata  la  definizione  dei  criteri  da  utilizzare  per
individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art.  11,  comma  2
del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  le  unita'  di
rilevazione la cui mancata  risposta  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per
l'effetto, l'elenco dei lavori  compresi  nel  «Programma  statistico
nazionale per il triennio 2017-2019 - aggiornamento 2018-2019» per  i
quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo
di risposta,  allegati  al  presente  decreto,  di  cui  fanno  parte
integrante.