Art. 3 
 
                  Nozione di investimento agevolato 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano  ai  conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle  start-up  innovative,  delle
PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative  ammissibili,
anche in seguito alla conversione  di  obbligazioni  convertibili  in
azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote
degli organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera e). 
  2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste  dall'art.  27  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo  d'imposta
in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese da parte della start-up innovativa  o  della  PMI  innovativa
ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il  tramite
delle  altre  societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di  aumento
del capitale sociale ovvero, se successiva, alla  data  del  deposito
dell'attestazione che l'aumento del capitale  e'  stato  eseguito  ai
sensi  degli  articoli  2444  e  2481-bis  del  codice  civile;   gli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati
per il  tramite  delle  altre  societa'  di  capitali  che  investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI  innovative  ammissibili
rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. 
  4. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione. 
  5.  Con  riguardo  alle  start-up  innovative  o   PMI   innovative
ammissibili non residenti che esercitano nel territorio  dello  Stato
un'attivita' di  impresa  mediante  una  stabile  organizzazione,  le
agevolazioni spettano in relazione  alla  parte  corrispondente  agli
incrementi   del   fondo   di   dotazione   delle   stesse    stabili
organizzazioni.