Art. 5 
 
        Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui  all'art.
1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino: 
    a) una certificazione della start-up innovativa o PMI  innovativa
ammissibile che attesti di  non  avere  superato  il  limite  di  cui
all'art. 4, comma 7, ovvero, se  superato,  l'importo  per  il  quale
spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni
dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016  e
fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale; 
    b) copia del piano di investimento della  start-up  innovativa  o
PMI  innovativa  ammissibile,  contenente  informazioni   dettagliate
sull'oggetto della prevista attivita'  della  medesima  impresa,  sui
relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale,  delle
vendite e dei profitti. 
  Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo  di  sette  anni
dalla prima vendita commerciale, al piano  di  investimento  si  deve
allegare: 
    1.  per  un'impresa  fino  a  dieci  anni  dalla  prima   vendita
commerciale, una valutazione  eseguita  da  un  esperto  esterno  che
attesti che l'impresa non  ha  ancora  dimostrato  il  potenziale  di
generare  rendimenti   o   l'assenza   di   una   storia   creditizia
sufficientemente solida e di non disporre di garanzie; 
    2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo
ad un nuovo  prodotto  o  a  un  nuovo  mercato  geografico  che  sia
superiore al 50 per cento del fatturato medio  annuo  dei  precedenti
cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo  5,  lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 651/2014. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite  delle
altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o
PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano  quotate  su  un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione,
il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  f),  e
l'entita'  dell'investimento  agevolabile  ai  sensi  del   comma   2
dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura
degli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  di  tali
altre  societa'  entro  il  termine  per   la   presentazione   della
dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta
in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3. 
  3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o  PMI  innovative
ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio
o delle altre societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con  il  periodo
di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la  certificazione
nel periodo di imposta successivo a quello in cui  l'investimento  si
intende effettuato, le agevolazioni di  cui  all'art.  4  spettano  a
partire da tale successivo periodo d'imposta.