Art. 4 
 
             Condizioni e procedure per l'autorizzazione 
                   alla circolazione sperimentale 
 
  1.  Ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  i  comuni
provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada,
coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2  e  conformi  alle
caratteristiche di cui all'art. 5. Con delibera di  giunta  comunale,
adottata con le modalita' di cui all'art.  7,  comma  9,  del  Codice
della  strada,  approvano  la  sperimentazione  della  micromobilita'
elettrica, prevedendo anche la regolamentazione  della  sosta  per  i
dispositivi di cui all'art. 2. 
  2. I  comuni,  previa  specifica  ordinanza,  installano  lungo  le
infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi  del
comma 1,  specifica  segnaletica  stradale  verticale  e  orizzontale
conforme all'allegato 3; sara' cura dei comuni avviare  una  campagna
di informazione della sperimentazione in atto nel proprio  territorio
in corrispondenza  di  infrastrutture  di  trasporto,  ricadenti  nel
proprio centro abitato, destinate allo scambio  modale  quali  porti,
aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni. 
  3.  I  comuni  provvedono  nella  delibera  della  giunta  comunale
relativa alla  sperimentazione  di  cui  all'art.  4  comma  1  e  ai
successivi atti applicativi,  ad  esplicitare  che  per  la  sosta  i
conduttori dei dispositivi  si  attengano  a  quanto  previsto  nella
regolamentazione di cui al comma 1. Nella medesima delibera i comuni,
qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio  dei  dispositivi
in condivisione,  anche  in  modalita'  free-floating,  prevedano  di
rendere  obbligatoria  l'attivazione  di  una  adeguata   azione   di
informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle societa'
responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra  le  quali
quelle  relative  alla  sicurezza  stradale,  alla  velocita',   alle
modalita' consentite di sosta. I comuni prevedono, nella  istituzione
o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo  di  coperture
assicurative per l'espletamento del servizio stesso.