Art. 6 
 
           Requisiti degli utenti e norme di comportamento 
 
  1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su  strada,
i dispositivi per la micromobilita' elettrica possono essere condotti
solo da utilizzatori che abbiano compiuto  la  maggiore  eta'  o,  se
minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM. 
  2. E' in ogni caso vietato il trasporto di  passeggeri  o  cose  ed
ogni forma di traino. 
  3. Gli utilizzatori devono  mantenere  un  andamento  regolare,  in
relazione al  contesto  di  circolazione  e  devono  evitare  manovre
brusche ed acrobazie. 
  4.  Gli  utilizzatori  devono  attenersi  alle   istruzioni   d'uso
riportate nel manuale di ciascun dispositivo  per  la  micromobilita'
elettrica  nonche',  in  caso  di  noleggio,  alle  prescrizioni  del
locatore. 
  5. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa
la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica  nelle
aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocita'  di
6 km/h: a tal fine deve essere attivato il  limitatore  di  velocita'
previsto dall'art. 2, comma 7, secondo periodo. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  quando,  ai  sensi
dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa  la  circolazione  di
dispositivi per la micromobilita' elettrica, sulle  piste  ciclabili,
sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili,  identificabili  con  la
figura II  92/b  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove e' previsto  un
limite di velocita' massimo di 30 km/h, gli  utilizzatori  conformano
il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1,
con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati,
e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi
1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni  del
comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada. 
  7. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa
la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica  nelle
aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che  causi
intralcio al transito normale degli altri  pedoni.  Si  applicano  le
disposizioni del comma 10  del  citato  art.  190  del  Codice  della
strada. 
  8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e  il
conducente di dispositivi  auto-bilanciato  del  tipo  segway  o  non
autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade
ricadenti in zona  30,  su  strade  ove  e'  previsto  un  limite  di
velocita' massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo  di
indossare  il  giubbotto  o  le  bretelle  retroriflettenti  ad  alta
visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art.  162  del  Codice  della
strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del
citato art. 182 del Codice della strada. 
  9. Le prescrizioni  in  materia  di  limiti  di  velocita'  non  si
applicano quando  i  dispositivi  per  la  mobilita'  elettrica  sono
utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della
strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.