Art. 6 Requisiti degli utenti e norme di comportamento 1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i dispositivi per la micromobilita' elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore eta' o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM. 2. E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino. 3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie. 4. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilita' elettrica nonche', in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore. 5. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocita' di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocita' previsto dall'art. 2, comma 7, secondo periodo. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica, sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove e' previsto un limite di velocita' massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada. 7. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato art. 190 del Codice della strada. 8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove e' previsto un limite di velocita' massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada. 9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocita' non si applicano quando i dispositivi per la mobilita' elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.