IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 16, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante le «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014; Ritenuto necessario aggiornare la vigente regola tecnica di prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti nonche' porre rimedio ad alcune criticita' applicative segnalate dalle associazioni di categoria, relativamente agli aspetti correlati all'individuazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili; Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita' delle modifiche apportate, di sostituire integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche per favorire una piu' immediata lettura del testo; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Decreta: Art. 1 Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014. 1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l' esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014. 2. L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.