IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n.  229»,  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'articolo 16, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  concernente  il  «Regolamento  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
le «Disposizioni  relative  alle  modalita'  di  presentazione  delle
istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  28  febbraio  2014,
recante  la  «Regola  tecnica   di   prevenzione   incendi   per   la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico
- ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici,  ecc.)  con
capacita'  ricettiva  superiore  a  400  persone»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  la  vigente  regola  tecnica   di
prevenzione incendi sulla  base  degli  aggiornamenti  normativi  nel
frattempo intervenuti nonche'  porre  rimedio  ad  alcune  criticita'
applicative segnalate dalle associazioni di categoria,  relativamente
agli aspetti correlati all'individuazione  degli  addetti  incaricati
della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili; 
  Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita'  delle  modifiche
apportate, di sostituire  integralmente  l'allegato  al  decreto  del
Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche  per  favorire  una
piu' immediata lettura del testo; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di  cui  all'articolo  21  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla regola tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
  decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014. 
 
  1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, che  modifica  la  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione  e  l'  esercizio  delle
strutture turistico - ricettive in aria  aperta  (campeggi,  villaggi
turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400  persone  di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014. 
  2. L'allegato  1  di  cui  al  comma  1  sostituisce  integralmente
l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.