Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per le attivita' in regola  con  gli  adempimenti  previsti  dal
decreto del Ministro dell'interno del 28  febbraio  2014  ovvero  che
abbiano  pianificato  interventi  di  adeguamento  alle  disposizioni
contenute nel  citato  decreto,  il  presente  decreto  non  comporta
adempimenti. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 2 luglio 2019 
 
                                    Il Ministro dell'interno: Salvini