Art. 4 Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 25 giugno 2019 Il Ministro: Bongiorno