Art. 4 
 
               Modalita' e limiti per il collocamento 
                  in distacco sindacale retribuito 
 
  Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito  nei
limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e  nel  rispetto  delle
disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi  3,
4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore  dal  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. 
 
    Roma, 25 giugno 2019 
 
                                               Il Ministro: Bongiorno