Art. 5 
 
  1.  Il  presente  decreto  di   concessione   delle   agevolazioni,
opportunamente  registrato  dai  competenti  organi  di  controllo  e
corredato degli allegati scheda del progetto,  capitolato  tecnico  e
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti
previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e  le
modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e  le
eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia  del  provvedimento,
che ne costituiscono  parte  integrante,  e'  trasmesso  al  soggetto
proponente  e/o  al  soggetto  capofila  per  la  successiva  formale
accettazione, ai sensi  dell'art.  13  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016. 
  2. L'avvio delle attivita'  di  rendicontazione  resta  subordinato
alla  conclusione  delle  procedure   di   accettazione   conseguenti
all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni. 
  3.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal   presente   decreto   e
dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative  di  legge  e
regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi  di  controllo,
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  e   successivamente   sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 maggio 2019 
 
                                     Il direttore generale: Di Felice 

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle 
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali n. 1-2655 
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati del  decreto  relativi  al  bando  in  oggetto,  non
soggetti alla tutela della  riservatezza  dei  dati  personali,  sono
stati    resi     noti     all'interno     del     seguente     link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione