IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003.  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e delle finanze, recante «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
  Vista la determina AIFA n. 679/2019 del 12 aprile 2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 109 dell'11 maggio 2019; 
  Atteso che e' pendente presso il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione III Quater, ricorso depositato il 15  maggio  2019
N.R.G. 05689/2019 promosso dalla Societa'  PIAM  Farmaceutici  S.p.a.
per l'annullamento della determina AIFA n. 679/19 relativamente  alla
clausola  in  essa  inserita  secondo  cui  la  classificazione   del
medicinale autorizzato «Rosumibe» a base di ezetimibe e rosuvastatina
(sale di calcio), sia in «mono» componente che  in  associazione,  ha
efficacia dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto  o
del certificato di protezione complementare pubblicata dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  ai   sensi   dell'art.   11,   comma   1,
decreto-legge n. 158/1912 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato  l'avvio   del   procedimento   di   riesame   per   la
rimborsabilita'  della  suddetta  specialita'   medicinale,   operato
d'ufficio in data 7 giugno 2019 a  mezzo  di  pec  istituzionale  nei
confronti della Societa' PIAM Farmaceutici S.p.a.; 
  Considerata altresi' la memoria sottomessa dalla azienda in data 14
giugno 2019 (prot. AIFA n. 0070035/A del 19 giugno 2019); 
  Tenuto  conto  della  documentazione  agli  atti   dell'ufficio   e
dell'esito del procedimento di riesame, conclusosi con  comunicazione
pec del 4 luglio 2019; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'art. 1 della determina AIFA n. 679/2019 del  12  aprile
                                2019 
 
  Fermi restando  la  validita'  dell'istanza  di  rimborsabilita'  e
prezzo presentata dalla Societa' Adamed SP Z.O.O. per  il  medicinale
ROSUVASTATINA e EZETIMIBE ADAMED in data 31 ottobre 2018, nonche'  il
trasferimento di titolarita'  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del sopra citato medicinale dalla societa' Adamed SP. Z.O.O
alla  Societa'   PIAM   Farmaceutici   S.p.a.   (MC1/2018/703),   con
contestuale  variazione  della  denominazione   del   medicinale   da
«Rosuvastatina e Ezetimibe Adamed» a  «Rosumibe»  (C1B/2018/6518),  a
seguito della conclusione del procedimento istruttorio di riesame per
la rimborsabilita' l'art. 1 della determina AIFA n. 679/2019  del  12
aprile 2019 e' sostituito dall'art. 2 del presente provvedimento.