Art. 2 
 
  1.  I  medicinali  inclusi  nell'elenco  di  cui  all'art.  1  sono
erogabili a  totale  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  nel
rispetto delle  estensioni  di  indicazione  riportate  nel  medesimo
elenco. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it