Art. 5 
 
  I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro  e,  ai
sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998,
gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto. 
  La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le  partite
dei  BOT  sottoscritti  in  asta  da   regolare   nel   servizio   di
compensazione e liquidazione avente a  oggetto  strumenti  finanziari
con valuta pari a quella  di  regolamento.  L'operatore  partecipante
all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi  di  un
altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in  base  alla
normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite. 
  Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano  i  relativi  importi  sui  conti  intrattenuti   con   i
sottoscrittori.