Art. 9 
 
  Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare  alla  Banca
d'Italia, devono  essere  trasmesse  utilizzando  la  rete  nazionale
interbancaria secondo le modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia medesima. 
  Al fine di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati
trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono  scambiate
chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia  tra  operatori  e
Banca d'Italia. 
  Nell'impossibilita' di  immettere  messaggi  in  rete  a  causa  di
malfunzionamento   delle    apparecchiature,    le    richieste    di
partecipazione all'asta debbono essere  inviate  mediante  modulo  da
trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di
cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.