IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 117, comma 2, lett. e) e s), della Costituzione; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, comma 19, che trasferisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; Visto, in particolare, l'art. 58, della legge n. 221 del 2015, che stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2016, e' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e finalizzati, altresi', a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenimento degli oneri gravanti sulle tariffe; Visto il comma 1, del citato art. 58, della legge n. 221 del 2015, con il quale e' previsto che il Fondo sia alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto della normativa vigente e che gli interventi del Fondo di garanzia siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto, altresi', il comma 2 dell'art. 58 della legge n. 221 del 2015 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e, in particolare, l'art. 1: a) comma 516, il quale prevede che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»; b) comma 521, il quale prevede che gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al citato comma 516 della medesima legge possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo; c) comma 522, il quale al comma 1 dell'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»; d) comma 524, il quale prevede che il monitoraggio degli interventi di cui ai commi 516 a 525 e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; e) comma 528, il quale dispone che la denominazione «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA); Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della citata direttiva 2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' necessario garantire la tutela della risorsa idrica attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»; Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa e garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e la sostenibilita' per tutti gli utenti; Considerato che il settore del servizio idrico integrato necessita di ingenti investimenti infrastrutturali e di notevoli impegni finanziari per colmare il gap infrastrutturale esistente e poter garantire un servizio di qualita', anche nel settore depurativo e fognario, che presenta numerosi agglomerati oggetto di infrazioni comunitarie per non conformita' alla direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue, nonche' nel settore degli impianti di ritenuta (dighe), comprese le adduzioni e derivazioni dagli stessi impianti di ritenuta (invasi), che presentano criticita' dovute a interrimento, perdita di tenuta o non adeguatezza o incompletezza degli stessi e difficolta' di completamento degli invasi sperimentali ovvero mancanza delle infrastrutture di utilizzo; Considerata la preminente necessita' di tutelare l'ambiente e di promuovere la coesione sociale e territoriale, nonche' di incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti di governo dell'ambito ad effettuare una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie; Considerato che, per raggiungere le predette finalita' e per assicurare la realizzazione degli investimenti programmati nonche' il recupero del deficit infrastrutturale del settore idrico, deve essere sostenuta la finanziabilita' dei programmi di investimento; Considerato che, al fine di agevolare l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento e della sostenibilita' della tariffa applicata all'utenza, e' stato istituito, dal citato art. 58, della legge n. 221 del 2015, un Fondo di garanzia finalizzato a tale scopo; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 24 gennaio 2019; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. n. 3348 del 13 febbraio 2019; Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 5892 del 6 marzo 2019; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n 6619 del 5 aprile 2019; Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, l'espressione: a) «Banche» indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «Comitato di valutazione dei rischi» indica l'organo di amministrazione del Fondo individuato ai sensi dell'art. 9 del presente decreto; c) «Convenzione» indica la convenzione sottoscritta dall'EGA con il gestore, predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015; d) «EGA» indica l'Ente di governo dell'ambito definito ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) «Fondo» indica il Fondo di garanzia delle opere idriche istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221; f) «Garanzia del valore di subentro» indica la garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento del «Valore di subentro riconosciuto» in relazione alle operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 del presente decreto; g) «Garanzia di rimborso del credito» indica la garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio dei soggetti finanziatori o degli investitori, di rimborso del credito da questi ultimi vantato nei confronti del gestore titolato per le operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 del presente decreto; h) «Gestore» indica: 1) il gestore affidatario del servizio idrico integrato operante nel relativo ambito territoriale ottimale, selezionato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che abbia sottoscritto la convenzione di affidamento con l'Ente di Governo d'Ambito, e la convenzione in essere sia stata adeguata sulla base della convenzione-tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015; i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 172, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) il gestore di dighe, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle opere di derivazione e adduzione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del sistema idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione con la cessione delle risorsa idrica; i) «Gestore subentrante» indica il soggetto il quale, ad esito delle procedure di selezione o individuazione previste dalla legge o dalla convenzione, risulti titolato a subentrare ad un gestore uscente nell'affidamento del servizio idrico integrato; l) «Gestore titolato» indica il gestore in possesso dei requisiti di idoneita' per l'accesso al Fondo; m) «Grandi dighe» indica gli sbarramenti di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che superano i quindici metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di metri cubi; n) «Piccole dighe» indica gli sbarramenti diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi; o) «Intermediari finanziari» indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; p) «Investitori» indica i titolari di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 151, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o dell'art. 185, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di altri titoli di debito comunque emessi ai fini del supporto del piano degli interventi del gestore titolato, con scadenza superiore ai diciotto mesi e un giorno; q) «Opere di adduzione e derivazione» indica le infrastrutture che alimentano gli invasi sottesi dalle grandi dighe o derivano dagli stessi invasi la risorsa idrica per le diverse utilizzazioni (idroelettrica, potabile, irrigua, industriale) di cui all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e in ogni caso funzionali al servizio idrico integrato; r) «Piano nazionale idrico» indica il Piano nazionale adottato ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; s) «Servizio idrico integrato (SII)» indica l'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, compreso gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato; t) «Soggetti finanziatori» indica le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti o la Banca europea degli investimenti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento a medio/lungo termine, a copertura, totale o parziale, dei costi per gli investimenti nel SII del programma degli interventi del gestore titolato; u) «Valore di subentro» indica l'importo calcolato ai sensi della convenzione e del metodo tariffario pro tempore vigente, dovuto al gestore uscente nei casi disciplinati dall'ARERA; v) «Valore di subentro riconosciuto» indica il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del Fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5.