Art. 10 Obbligo di comunicazione 1. La Cassa per i servizi energetici ed ambientali comunica periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA le garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti. 2. La comunicazione indica l'elenco dei soggetti ammessi, il tipo di garanzia fornita e il relativo valore, le condizioni applicate, l'elenco degli interventi ammessi a garanzia. 3. La CSEA fornisce semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ARERA una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosita' del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo. 4. A far data dal 31 dicembre 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ARERA, sulla base dei dati di cui al comma 1, relazionano annualmente alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti. Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1408