Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il Fondo e' finalizzato al  potenziamento  delle  infrastrutture
idriche e al superamento di deficit  infrastrutturali  attraverso  la
realizzazione degli interventi di cui all' art. 5. 
  2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Fondo
sostiene  la  finanziabilita'  degli   investimenti   attraverso   la
concessione di garanzie a favore del gestore  titolato  del  servizio
idrico integrato o del gestore o concessionario per le grandi dighe e
le connesse opere di adduzione e derivazione nonche' per  le  piccole
dighe. Il Fondo opera anche attraverso  la  concessione  di  garanzie
dirette nei confronti di soggetti finanziatori  o  degli  investitori
secondo le modalita' previste nel presente decreto,  nel  decreto  di
cui al successivo art. 6 e nei provvedimenti attuativi adottati dalla
Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a norma
dell'art. 58, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento
e Bolzano che provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  in
conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle   relative   norme   di
attuazione.