Art. 4 Principi generali 1. L'ARERA definisce le modalita' di gestione del Fondo per l'accesso alle garanzie finanziarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 e dei principi di tutela della concorrenza e parita' di trattamento, tenendo conto anche delle condizioni di mercato applicate per la prestazione di attivita' similari. 2. L'ARERA definisce le modalita' di alimentazione della dotazione del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Le garanzie concesse dal Fondo sono dirette, incondizionate, a prima richiesta e conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia.