Art. 5 Criteri di valutazione per la concessione della garanzia 1. L'ARERA prevede che la garanzia del Fondo sia subordinata alla sottoscrizione di una convenzione di affidamento del servizio conforme alla Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), o all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall'EGA per le gestioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera h, numero 1, se previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, o di equivalenti garanzie per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), numero 2. 2. La garanzia del valore di subentro e la garanzia di rimborso del credito e' concessa, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo, secondo le modalita' definite dall'ARERA con il provvedimento di cui all'art. 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, e con priorita' per l'uso potabile, per la realizzazione di: a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico; b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino come necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualita' tecnica fissati dall'Autorita' con la deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, con priorita' per gli interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, che presentino una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1. interventi da realizzare in via d'urgenza e funzionali all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza di procedure d'infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII; 2. interventi di carattere emergenziale, tra cui quelli resi necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque e funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualita' di cui alle direttive comunitarie previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII; 3. interventi di carattere strategico, funzionali al conseguimento o miglioramento degli obiettivi di qualita' del servizio idrico integrato, interventi volti al risanamento, ammodernamento o ampliamento delle reti idriche acquedottistiche anche ai fini del contenimento delle perdite, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII; 4. interventi funzionali al SII, necessari e urgenti, finalizzati al recupero della capacita' di invaso delle grandi dighe, al recupero della tenuta idraulica delle grandi dighe, alla messa in sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, al completamento o adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta, previsti nei Piani di ambito elaborati dagli EGA o indicati direttamente dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti, tra cui gli interventi disposti dall'Autorita' competente ai sensi dell'art. 43, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. L'estensione del Fondo ad ulteriori interventi di cui all'elenco precedente, rilevanti per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, non inclusi nella programmazione dei Piani d'ambito, ne' inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere sovraregionale e nazionale, e' attuata previo Accordo in conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, purche' i medesimi interventi siano dotati di fonti, anche parziali di copertura del relativo costo e ritenuti indifferibili e urgenti. c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale di cui alla lettera a) e che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b) e gia' dotati di proprio finanziamento.