Art. 5 
 
      Criteri di valutazione per la concessione della garanzia 
 
  1. L'ARERA prevede che la garanzia del Fondo sia  subordinata  alla
sottoscrizione  di  una  convenzione  di  affidamento  del   servizio
conforme alla Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  o
all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma
del servizio idrico integrato rilasciato dall'EGA per le gestioni  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera h, numero 1, se previsto dal decreto
legislativo n. 152 del 2006, o di equivalenti garanzie per i soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), numero 2. 
  2. La garanzia del valore di subentro e la garanzia di rimborso del
credito e' concessa, nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del
Fondo, secondo le modalita' definite dall'ARERA con il  provvedimento
di cui all'art. 58, comma 3, della legge  n.  221  del  2015,  e  con
priorita' per l'uso potabile, per la realizzazione di: 
    a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico; 
    b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino
come  necessari  all'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche   ai
parametri  di  qualita'  tecnica  fissati   dall'Autorita'   con   la
deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, con priorita'  per
gli interventi gia' pianificati e  immediatamente  cantierabili,  che
presentino una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
      1. interventi da  realizzare  in  via  d'urgenza  e  funzionali
all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme
comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza  di  procedure
d'infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA
o da questi successivamente approvati e deliberati in  via  d'urgenza
di concerto con il gestore del SII; 
      2. interventi di carattere emergenziale, tra  cui  quelli  resi
necessari dal  rilevamento  di  sostanze  inquinanti  nelle  acque  e
funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualita' di  cui  alle
direttive comunitarie previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA
o da questi successivamente approvati e deliberati in  via  d'urgenza
di concerto con il gestore del SII; 
      3.  interventi   di   carattere   strategico,   funzionali   al
conseguimento  o  miglioramento  degli  obiettivi  di  qualita'   del
servizio  idrico  integrato,   interventi   volti   al   risanamento,
ammodernamento o  ampliamento  delle  reti  idriche  acquedottistiche
anche ai fini del contenimento delle perdite, previsti nei  Piani  di
ambito adottati dagli EGA o da  questi  successivamente  approvati  e
deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII; 
      4.  interventi  funzionali  al  SII,   necessari   e   urgenti,
finalizzati al recupero della capacita' di invaso delle grandi dighe,
al recupero della tenuta idraulica delle grandi dighe, alla messa  in
sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, al completamento  o
adeguamento sia  delle  grandi  dighe  sia  delle  infrastrutture  di
adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di  ritenuta,
previsti  nei  Piani  di  ambito  elaborati  dagli  EGA  o   indicati
direttamente dal Ministero delle infrastrutture e di  trasporti,  tra
cui  gli  interventi  disposti  dall'Autorita'  competente  ai  sensi
dell'art. 43, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
      5. L'estensione  del  Fondo  ad  ulteriori  interventi  di  cui
all'elenco precedente, rilevanti per le finalita' di cui all'art.  2,
comma 1, non inclusi nella programmazione  dei  Piani  d'ambito,  ne'
inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere  sovraregionale
e nazionale, e' attuata previo Accordo in  conferenza  unificata,  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, purche' i medesimi interventi  siano  dotati  di
fonti, anche parziali di copertura  del  relativo  costo  e  ritenuti
indifferibili e urgenti. 
    c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti  nel  Piano
nazionale di cui  alla  lettera  a)  e  che  ricadono  in  una  delle
tipologie  di  cui  alla  lettera  b)  e  gia'  dotati   di   proprio
finanziamento.