Art. 6 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima
istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le  modalita'
stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottarsi ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge 28  dicembre
2015, n. 221.