Art. 7 Modalita' di gestione del Fondo 1. L'ARERA con il provvedimento di cui all'art. 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, ai fini dell'individuazione delle modalita' di gestione del Fondo di garanzia, tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, definisce: a) i requisiti soggettivi dei richiedenti; b) le modalita' di richiesta della garanzia; c) le modalita' e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, tenendo conto che tale valore di subentro non puo' essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli interventi di cui all'art. 5, determinato secondo le modalita' stabilite a fini tariffari da ARERA, e che la garanzia puo' essere prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei predetti interventi; d) le modalita' e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti, tenendo conto che i finanziamenti garantiti sono quelli a copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo richiesto dagli interventi di cui all'art. 5; e) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia di cui alle lettere c) e d); f) le modalita' di accantonamento, fissando una percentuale di accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo garantito; g) le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale; 2. I casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalita' di liquidazione. 3. Ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel presente decreto, l'ARERA, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) per il controllo sullo sviluppo degli interventi di cui all'art. 5: a) acquisisce, anche tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il relativo cronoprogramma recante le fasi e i tempi di esecuzione dei medesimi; b) acquisisce, anche tramite BDAP, periodicamente dati volti ad accertare lo stato di avanzamento, nonche' il dettaglio delle motivazioni alla base di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori; c) effettua controlli, anche nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dai soggetti competenti, tesi ad assicurare, tra l'altro, che non vi sia duplicazione degli oneri a carico del SII; d) a norma dell'art. 58, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblica nel proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.