Art. 8 
 
           Fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 58,  comma  1,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  l'ARERA  definisce  con  propria
delibera la componente  tariffaria,  da  indicarsi  separatamente  in
bolletta, destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei
costi di gestione  del  Fondo  medesimo  tenendo  conto  anche  delle
condizioni di mercato  applicate  per  la  prestazione  di  attivita'
similari.  I  costi  di  gestione  del  Fondo  sono  a  carico  della
componente tariffaria,  sulla  base  territoriale  rappresentata  dai
soggetti beneficiari, nel  limite  massimo  del  2  per  cento  delle
risorse assegnate al Fondo stesso. 
  2.  La  componente  tariffaria  e'  definita  tenendo  conto  della
finalita'  di  assicurare  al  Fondo  una  dotazione  sufficiente   a
soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo e' preposto,  mantenendo
altresi' in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso. 
  3. Nel disciplinare la componente tariffaria, l'ARERA assicura  che
il  Fondo  rispetti  un  rapporto  di  necessaria  coerenza  tra  gli
impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente
stabiliti dalla stessa ARERA.