Art. 9 
 
            Natura ed organi di amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo istituito presso la Cassa per i servizi  energetici  ed
ambientali  (CSEA)  costituisce  un  patrimonio  separato  privo   di
personalita' giuridica. CSEA gestisce il Fondo e concede le  garanzie
nel rispetto dei criteri del presente decreto, nonche' del decreto di
cui al precedente art.  6.  CSEA,  inoltre,  definisce  le  modalita'
operative in coerenza con  quelle  individuate  dall'ARERA  ai  sensi
dell'art. 7 e provvede, altresi', al  monitoraggio  degli  interventi
del Fondo e  del  rispetto  delle  condizioni  e  dei  termini  della
garanzia assegnata. 
  2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio
del rispetto delle disposizioni dell'art. 58 della legge n.  221  del
2015 che, come modificate dall'art. 1, comma 522, della legge n.  205
del 2017, ha  previsto  la  garanzia  dello  Stato  sugli  interventi
effettuati dal Fondo, nonche' dei principi e dei criteri previsti nel
presente decreto e nel decreto di cui al  precedente  art.  6,  ARERA
istituisce un Comitato di valutazione del  rischio  presso  CSEA.  Il
Comitato  e'  presieduto   da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed  e'  composto  da   esperti   in
valutazione dei rischi finanziari in  rappresentanza  rispettivamente
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
dello sviluppo economico, nonche'  da  un  esperto  indipendente.  La
partecipazione  al  Comitato   di   valutazione   del   rischio   dei
rappresentanti dei Ministeri e' a titolo gratuito e ai componenti non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti
comunque denominati. 
  3. Il Comitato di valutazione del  rischio  esprime  il  parere  in
ordine alle  modalita'  operative  del  Fondo  ed  alle  proposte  di
interventi da ammettere a garanzia di rimborso del  credito,  tenendo
conto dei criteri di priorita' definiti all'art. 5 e  verificando  la
conformita' delle richieste alle previsioni  contenute  nel  presente
decreto e nel provvedimento di cui all'art. 6.