Art. 2 
 
            Presentazione delle domande di accreditamento 
 
  1. Le associazioni dei costruttori, importatori o  distributori  di
unita' da diporto, che intendono essere accreditate come maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, presentano istanza al  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  Direzione  generale  per  la
vigilanza sulle Autorita' portuali, le Infrastrutture portuali ed  il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito  denominata
D.G.V.P.T.M., sottoscritta dai legali rappresentanti,  contenente  la
denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale. 
  2. L'istanza e' inviata all'indirizzo di  posta  certificata  della
D.G.V.P.T.M. ed e' corredata dai seguenti documenti: 
    a) copia autentica dell'atto costitutivo,  comprovante  l'assenza
di scopi di lucro e che la costituzione dell'associazione e' avvenuta
almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda; 
    b) copia autentica dello statuto vigente, del  bilancio  e  della
nota integrativa al bilancio; 
    c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  resa  dal
legale   rappresentante   dall'associazione,   concernente   l'elenco
aggiornato degli iscritti, il numero dei dipendenti e l'articolazione
delle sedi, con l'indicazione dell'indirizzo, del responsabile  delle
singole sedi e del titolo di disponibilita' delle stesse; 
    d) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio
precedente, sottoscritta dal  legale  rappresentate,  ed  ogni  altra
documentazione atta a comprovarne la continuita'; 
    e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa  dal  legale
rappresentante dell'associazione, attestante che  lo  stesso  non  ha
subito  alcuna  condanna,  passata   in   giudicato,   in   relazione
all'attivita' dell'associazione medesima; 
    f) rendiconto attestante  i  codici  identificativi  scafo  delle
unita' da diporto immesse sul mercato italiano nell'ultimo triennio.