Art. 2 Presentazione delle domande di accreditamento 1. Le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unita' da diporto, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito denominata D.G.V.P.T.M., sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale. 2. L'istanza e' inviata all'indirizzo di posta certificata della D.G.V.P.T.M. ed e' corredata dai seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo, comprovante l'assenza di scopi di lucro e che la costituzione dell'associazione e' avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda; b) copia autentica dello statuto vigente, del bilancio e della nota integrativa al bilancio; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dall'associazione, concernente l'elenco aggiornato degli iscritti, il numero dei dipendenti e l'articolazione delle sedi, con l'indicazione dell'indirizzo, del responsabile delle singole sedi e del titolo di disponibilita' delle stesse; d) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentate, ed ogni altra documentazione atta a comprovarne la continuita'; e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione, attestante che lo stesso non ha subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima; f) rendiconto attestante i codici identificativi scafo delle unita' da diporto immesse sul mercato italiano nell'ultimo triennio.