Art. 3 Requisiti 1. Possono ottenere l'accreditamento, quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unita' da diporto che, rispetto alla specifica categoria: a) hanno un'anzianita' di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento; b) hanno un numero di iscritti non inferiore a quaranta di costruttori, importatori o distributori, provenienti da almeno due regioni diverse; c) dimostrano di avere la disponibilita' di una sede sul territorio italiano in almeno due regioni, compresa quella della sede nazionale, mediante esibizione di contratto di locazione o titolo di proprieta'; d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato; e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento. A tal fine gli statuti, o eventuali regolamenti interni adottati, devono prevedere che un singolo iscritto non possa detenere piu' del 5% dei diritti di voto e piu' del 5% delle quote associative; f) hanno adeguata struttura tecnico-informatica con indicazione del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati trattati.