Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
  1.   Possono   ottenere   l'accreditamento,   quali    maggiormente
rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei costruttori,
importatori o distributori di unita' da diporto  che,  rispetto  alla
specifica categoria: 
    a) hanno un'anzianita' di costituzione di almeno  tre  anni  alla
data della richiesta di accreditamento; 
    b) hanno un numero  di  iscritti  non  inferiore  a  quaranta  di
costruttori, importatori o distributori, provenienti  da  almeno  due
regioni diverse; 
    c)  dimostrano  di  avere  la  disponibilita'  di  una  sede  sul
territorio italiano in almeno due regioni, compresa quella della sede
nazionale, mediante esibizione di contratto di locazione o titolo  di
proprieta'; 
    d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato; 
    e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare
in materia di gestione e funzionamento. A tal  fine  gli  statuti,  o
eventuali regolamenti  interni  adottati,  devono  prevedere  che  un
singolo iscritto non possa detenere piu' del 5% dei diritti di voto e
piu' del 5% delle quote associative; 
    f) hanno adeguata struttura tecnico-informatica  con  indicazione
del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati
trattati.