Art. 4 
 
                     Procedure di accreditamento 
 
  1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e  a  seguito
di  esito  positivo  della  fase  istruttoria  o  dal  suo  eventuale
perfezionamento o integrazione della documentazione, la D.G.V.P.T.M.,
conclude  l'istruttoria  mediante  l'adozione  di  un   provvedimento
motivato di accreditamento o di rigetto dell'istanza. 
  2.  Il  provvedimento  e'  comunicato  a  mezzo  posta  elettronica
certificata   all'associazione    interessata,    quale    risultante
dall'istanza di accreditamento. 
  3.  In  caso  di  rigetto  dell'istanza,  le  associazioni  possono
presentare una nuova richiesta decorso un anno dal provvedimento. 
  4. La D.G.V.P.T.M. stipula appositi protocolli  di  intesa  con  le
associazioni accreditate sul  piano  nazionale,  per  la  definizione
delle procedure di rilascio  della  dichiarazione  di  costruzione  o
importazione (DCI) di cui  all'art.  8,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018,  n.  152,  al  fine  di
garantire la miglior tutela dell'interesse  pubblico  sottostante  al
procedimento in questione e quello degli utenti richiedenti il DCI. 
  5. Il rispetto delle procedure  indicate  nei  protocolli  d'intesa
costituisce requisito essenziale per la permanenza delle associazioni
accreditate nell'elenco di cui al successivo art. 5.