Art. 4 Procedure di accreditamento 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e a seguito di esito positivo della fase istruttoria o dal suo eventuale perfezionamento o integrazione della documentazione, la D.G.V.P.T.M., conclude l'istruttoria mediante l'adozione di un provvedimento motivato di accreditamento o di rigetto dell'istanza. 2. Il provvedimento e' comunicato a mezzo posta elettronica certificata all'associazione interessata, quale risultante dall'istanza di accreditamento. 3. In caso di rigetto dell'istanza, le associazioni possono presentare una nuova richiesta decorso un anno dal provvedimento. 4. La D.G.V.P.T.M. stipula appositi protocolli di intesa con le associazioni accreditate sul piano nazionale, per la definizione delle procedure di rilascio della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, al fine di garantire la miglior tutela dell'interesse pubblico sottostante al procedimento in questione e quello degli utenti richiedenti il DCI. 5. Il rispetto delle procedure indicate nei protocolli d'intesa costituisce requisito essenziale per la permanenza delle associazioni accreditate nell'elenco di cui al successivo art. 5.