Art. 6 Permanenza dell'iscrizione nell'elenco 1. L'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare, entro sessanta giorni dalla scadenza del quadriennio dall'iscrizione di cui all'art. 5 del presente decreto, a pena di decadenza dell'iscrizione stessa, la permanenza dei requisiti mediante trasmissione alla D.G.V.P.T.M. della documentazione prevista ai punti b), c), d), e) ed f) dell'art. 2. 2. La D.G.V.P.T.M., esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, dispone la revoca dell'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima. 3. La D.G.V.P.T.M. ha la facolta' di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 mediante appositi audit presso le strutture dell'associazione.