Art. 6 
 
               Permanenza dell'iscrizione nell'elenco 
 
  1. L'associazione iscritta nell'elenco ha  l'onere  di  dimostrare,
entro sessanta giorni dalla scadenza del quadriennio  dall'iscrizione
di  cui  all'art.  5  del  presente  decreto,  a  pena  di  decadenza
dell'iscrizione  stessa,  la  permanenza   dei   requisiti   mediante
trasmissione alla D.G.V.P.T.M. della documentazione prevista ai punti
b), c), d), e) ed f) dell'art. 2. 
  2. La D.G.V.P.T.M., esaminata la documentazione  di  cui  al  comma
precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il  mantenimento
dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita  di
uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, dispone  la
revoca dell'iscrizione  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione
della documentazione medesima. 
  3. La D.G.V.P.T.M. ha la facolta' di verificare la  permanenza  dei
requisiti di  cui  all'art.  3  mediante  appositi  audit  presso  le
strutture dell'associazione.