Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«Healthmark» e' pari a € 199.990,00; 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, sono  determinate  in  €  167.248,05
nella forma di contributo nella spesa,  in  favore  del  beneficiario
Fondazione Edmund Mach - Centro ricerca e innovazione a valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta  riparto  con
decreto interministeriale n. 684/2015. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2015,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui al  comma  2,  il  MIUR  si
impegna a trasferire al  predetto  beneficiario  il  co-finanziamento
europeo previsto per il progetto,  pari  a  €  32.741,95,  ove  detto
importo venga versato dal Coordinatore dell'Eranet Cofund ERA -  HDHL
sul conto di contabilita' speciale 5944  IGRUE,  intervento  relativo
all'iniziativa ERA-HDHL -  ERA  NET  «Biomarkers  for  Nutrition  and
Health»,  cosi'  come  previsto  dal  contratto  n.  696295  fra   la
Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund ERA - HDHL, tra  i
quali il MIUR ed ove tutte le  condizioni  previste  per  accedere  a
detto contributo vengano assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet  Cofund
e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura
del progetto internazionale;