Art. 3 1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «Healthmark» e' pari a € 199.990,00; 2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in € 167.248,05 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Fondazione Edmund Mach - Centro ricerca e innovazione a valere sulle disponibilita' del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015. 3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MIUR si impegna a trasferire al predetto beneficiario il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a € 32.741,95, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell'Eranet Cofund ERA - HDHL sul conto di contabilita' speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa ERA-HDHL - ERA NET «Biomarkers for Nutrition and Health», cosi' come previsto dal contratto n. 696295 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund ERA - HDHL, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario. 5. Nella fase attuativa, il MIUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;