Art. 3 
 
  Contro l'iscrizione dei beni  nell'elenco  di  cui  all'art.  1  e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.