Art. 4 
 
                        Contributo erogabile 
 
  1. Il contributo erogabile a ciascun  comune  e'  pari  alla  spesa
effettivamente  sostenuta  dallo  stesso  e  comunque  non  superiore
all'importo stabilito nel decreto di assegnazione. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  costo  dell'intervento  sia   superiore
all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico  del
comune la copertura della parte di costo eccedente. 
  3. Per la copertura dei maggiori  costi  di  cui  al  comma  2,  il
contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con finanziamenti
e contributi pubblici ottenuti dal comune, nel rispetto dei limiti di
cui all'art. 3, comma 2 e  di  quelli  eventualmente  previsti  dalla
disciplina agevolativa di riferimento.