Art. 5 Erogazione della prima quota di contributo 1. Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere interessate, le seguenti informazioni: a) Codice unico di progetto (CUP); il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalita' di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL Crescita»; b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori; c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c); d) data prevista di fine lavori; e) costo dell'opera da realizzare, come indicato nel quadro economico risultante dall'aggiudicazione definitiva del contratto. 2. Le modalita' di trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 saranno definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivo provvedimento. 3. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2, i comuni possono trasmettere le informazioni indicate al comma 1 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui all'allegato 2. 4. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3, determina l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell'opera di cui al comma 1, lettera e) e comunque nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione. 5. L'erogazione della prima quota di contributo e' autorizzata dal Ministero nel Sistema IGRUE - SAP di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse messe periodicamente a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.