Art. 6 Erogazione del saldo 1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i comuni, per attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le seguenti informazioni: a) il costo a consuntivo dell'opera, come risultante dall'ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta; b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dei lavori. 2. Le modalita' di trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 saranno definite con il provvedimento previsto dall'art. 5, comma 2. 3. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, determina l'importo del saldo del contributo spettante, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, corrispondente all'importo di cui al comma 1, lettera a), e l'importo erogato a titolo di prima quota del contributo ai sensi dell'art. 5, e comunque nei limiti dell'importo del contributo individuato con il decreto di assegnazione. 4. L'erogazione del saldo e' autorizzata dal Ministero con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5.