Art. 6 
 
                        Erogazione del saldo 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i comuni,  per
attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le
seguenti informazioni: 
    a) il costo a consuntivo dell'opera, come risultante  dall'ultimo
quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta; 
    b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla  regolare  esecuzione
dei lavori. 
  2. Le modalita' di trasmissione telematica  delle  informazioni  di
cui al  comma  1  saranno  definite  con  il  provvedimento  previsto
dall'art. 5, comma 2. 
  3. Il Ministero,  riscontrata  la  completezza  delle  informazioni
trasmesse ai sensi del comma 1, determina  l'importo  del  saldo  del
contributo   spettante,   pari   alla   differenza   tra   la   spesa
effettivamente  sostenuta  per  la   realizzazione   dell'intervento,
corrispondente all'importo di cui al comma 1, lettera a), e l'importo
erogato a titolo di prima quota del contributo ai sensi dell'art.  5,
e comunque nei limiti dell'importo del contributo individuato con  il
decreto di assegnazione. 
  4. L'erogazione del saldo  e'  autorizzata  dal  Ministero  con  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 5.