Art. 7 Monitoraggio 1. Il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere e' effettuato, sulla base dei dati forniti dai comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».