Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Il  monitoraggio  della  realizzazione  finanziaria,  fisica  e
procedurale delle opere e' effettuato, sulla base  dei  dati  forniti
dai comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 1,
comma 703, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  classificando  le
opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».