IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e, in particolare, l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che ha abrogato la direttiva 2001/37/CE; Visto in particolare, l'art. 26, comma 2, del suddetto decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 16 della medesima direttiva 2014/40/UE; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione europea del 15 dicembre 2017 relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco adottata ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia dogane e monopoli 28 agosto 2018 concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato da applicare sulle diverse tipologie delle unita' di condizionamento dei tabacchi lavorati presenti sul mercato di vendita; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente l'ordinamento dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 5, lettera g) che conferisce a detto istituto il compito della fabbricazione dei contrassegni di Stato; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative». Considerato che la direttiva 2014/40/UE dispone che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili, allo scopo di facilitare la verifica dell'autenticita' dei prodotti del tabacco, e ritenuto pertanto opportuno stabilire norme tecniche per un sistema di elementi di sicurezza; Considerato che gli elementi di sicurezza, insieme al sistema per garantire la tracciabilita' dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 15 della direttiva 2014/40/UE, disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, dovrebbero consentire il monitoraggio e un'esecuzione piu' efficace per garantire la conformita' dei prodotti del tabacco alla direttiva 2014/40/UE; Considerato che le norme tecniche per gli elementi di sicurezza dovrebbero tenere adeguatamente conto dell'elevato grado di innovazione che si registra in questo settore e consentire al contempo di verificare l'autenticita' dei prodotti del tabacco in modo efficace; Considerato che l'art. 16 della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati membri siano liberi di consentire che i bolli o marchi di identificazione nazionale possano essere utilizzati come elementi di sicurezza nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo articolo, al fine di ridurre al minimo gli oneri economici non necessari; Considerato che gli elementi di sicurezza dovrebbero inoltre consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticita' di una singola confezione unitaria di prodotto del tabacco per l'intero periodo in cui il prodotto e' immesso sul mercato; Considerata la necessita' di garantire l'integrita' degli elementi di sicurezza e proteggerla dagli attacchi esterni, gli elementi di sicurezza dovrebbero essere applicati mediante apposizione, stampa o una combinazione delle due, in modo da impedire che vengano sostituiti, riutilizzati o modificati in qualunque modo; Considerato opportuno consentire la verifica dell'autenticita' di un prodotto del tabacco e quindi intensificare la lotta al commercio illecito di prodotti del tabacco nell'Unione, e che agli Stati membri e alla Commissione dovrebbero, su richiesta, essere forniti campioni di prodotti da usare come riferimento ai fini delle analisi di laboratorio; Ritenuto di dover dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017; Decreta: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto da' attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017 relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco adottata ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE.