Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni di
cui all'art. 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «elemento di autenticazione»: un elemento di un elemento di
sicurezza;
b) «palese»: direttamente percepibile da uno o piu' sensi umani
senza ricorso a dispositivi esterni; la categoria «overt» delle
soluzioni di autenticazione di cui alla norma ISO 12931: 2012 e'
considerata rispondente a questa definizione;
c) «seminascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani
ma rilevabile da detti sensi mediante il ricorso a dispositivi
esterni, come torce UV o penne o pennarelli speciali, che non
richiedono conoscenze specialistiche o formazione specialistica; la
categoria «covert» delle soluzioni di autenticazione autenticate
mediante strumenti disponibili in commercio di cui alla norma ISO
12931: 2012 e' considerata rispondente a questa definizione;
d) «nascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani e
rilevabile solo con l'uso di strumenti appositi o apparecchiature di
laboratorio professionali; le categorie «covert» delle soluzioni di
autenticazione che richiedono strumenti appositi o analisi forensi di
cui alla norma ISO 12931: 2012 sono considerate rispondenti a questa
definizione.